Valore probatorio della firma digitale: cosa bisogna sapere?

Valore probatorio della firma digitale: cosa bisogna sapere?

Documenti ad esempio come i CDU, le volture, la trascrizioni atti in Conservatoria o la trascrizione pignoramento atti richiedono, quando trasmessi online, l’apposizione della firma digitale. L’informativa periodica del Consiglio e della Fondazione nazionale dei commercialisti ha recentemente pubblicato un’interessante “Breve guida sulle firme elettroniche“, soffermandosi anche sul valore probatorio della firma digitale. Prendendo spunto proprio da tale guida, cerchiamo di approfondire cosa prevede il Codice dell’Amministrazione digitale (CAD) in merito alla validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici con firma digitale.

Che cosa è la firma digitale

La Firma Digitale è un tipo di firma qualificata espressamente definita nel CAD all’art. 1, c. 1, lett. s.. Essa è basata su un “un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.

Altro non è quindi che l’equivalente elettronico della tradizionale firma autografa su carta. Questo è possibile in quanto è associata stabilmente al documento elettronico sulla quale è apposta e ne attesta con certezza l’integrità, l’autenticità, e la non ripudiabilità.

Le caratteristiche della firma digitale

Il documento sottoscritto con firma digitale presenta quindi le seguenti caratteristiche:

  • integrità. Il contenuto non può essere alterato, quindi non deve essere modificato o manomesso successivamente all’apposizione della firma. Nel caso in cui il documento firmato venga modificato non avrà più le caratteristiche tecniche che caratterizzano il file, per cui non potrà più essere riconosciuto come valido in fase di verifica da parte dell’ Autorità di certificazione che ha rilasciato il dispositivo di firma;
  • autenticità. La firma digitale conferisce certa identità del firmatario, in quanto certifica l’autenticità delle informazioni relative al sottoscrittore;
  • provenienza. La provenienza del documento dal sottoscrittore risulta verificata;
  • non ripudiabilità. Una volta che viene apposta la propria firma digitale sul documento questo non può essere disconosciuto dal firmatario.

Il dispositivo di firma è composto da una smart card da collegare ad un apposito lettore o da chiavetta USB. Per poterlo utilizzare è necessario possedere un software di firma rilasciato da un’Autorità di certificazione (CU).

Valore probatorio firma digitale, elettronica avanzata o qualificata: quando sussiste?

Ad occuparsi del tema del valore probatorio della firma digitale, in relazione agli effetti derivanti dalla sua applicazione, sono anche stavolta le disposizioni del CAD. L’art. 20 stabilisce infatti che “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata […]“.

Il sopracitato articolo del CAD fa riferimento all’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c., ovvero agli effetti probatori della firma autografa “la quale, ove prodotta in giudizio può essere sempre contestata dal soggetto contro il quale sia prodotta tramite una contestazione semplice“.

L’apposizione di una firma digitale produce, sul piano probatorio e da un punto di vista di mero diritto, gli stessi identici effetti della sigla autografa su carta. In sede processuale, invece, il soggetto contro il quale è stato prodotto un documento, cartaceo o informatico, da lui sottoscritto può disconoscerlo negando che la firma sia stata da lui apposta. Lo stesso documento è idoneo ad fare piena prova, fino a querela di falso, solo nel caso venga prodotto in giudizio senza essere disconosciuto.

Disconoscimento in caso di firma elettronica qualificata o digitale

Il regime di verificazione per il disconoscimento della sottoscrizione con firma digitale o elettronica qualificata subisce però una inversione dell’onere della prova. È infatti lo stesso soggetto che contesta l’apposizione della firma digitale a dover dare prova del fatto che la firma in questione non è stata da sé apposta. A confermarlo è il comma 1-ter sempre dell’art. 20 del CAD che stabilisce: “L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria“.

Il documento firmato digitalmente, a differenza dei documenti cartacei, può essere contestato dall’apparente sottoscrittore a condizione però che contestualmente lo stesso dia dimostrazione che la firma in questione non è stata da sé apposta (tramite, ad esempio, prove testimoniali o altro).

In merito a tale aspetto è opportuno ricordare anche l’art. 32 del CAD: “il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l’utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma”.

Da ciò deriva che nel caso in cui il soggetto titolare della firma dimostri di non aver utilizzato personalmente il dispositivo di firma in questione, per riflesso starà dimostrando anche di non aver garantito con tutta la diligenza necessaria la custodia dello stesso. Diventerà in tal modo responsabile dell’atto sottoscritto a seguito della negligenza nella corretta gestione del dispositivo di firma.

Fonte: Fondazione nazionale dei commercialisti 

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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