Tribunale per i minorenni: competenza e composizione

Tribunale per i minorenni: competenza e composizione

Il Tribunale per i minorenni è un organo specializzato istituito in ogni sede o sezione distaccata di Corte d’Appello. Ha competenza in primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi riguardanti i minori di 18 anni. Quali sono nello specifico le sue competenze e da chi è costituito? 

Quando nasce il Tribunale per i minorenni

Il Tribunale per i Minorenni è stato istituito in Italia nel 1934 e la sua prima organica disciplina è quella contenuta nell Regio Decreto Legge 20 luglio 1934, n. 1404. Fin da subito si viene a delineare una tripartizione delle sue competenze in penale, civile e amministrativa, struttura che tuttora permane.

L’entrata in vigore nel 1942 del nuovo Codice Civile e del Codice di Procedura Civile comportano un rinnovamento del diritto di famiglia. Si susseguono poi una serie di interventi normativi, in particolare entra in vigore la Costituzione della Repubblica e la legge L. 25/71956 n.888, che ne definiscono l’attuale composizione e ne ampliano le competenze.

Da chi è composto il Tribunale per i minorenni?

Il Tribunale per i Minorenni è composto da:

  • giudici togati
  • giudici onorari, un uomo ed una donna, scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia, pediatria e sociologia.

Le decisioni del Tribunale vengono adottate in sede collegiale da un magistrato togato con funzioni di Presidente, un altro giudice togato con funzioni istruttorie e due giudici onorari.

Il riparto delle competenze

Vediamo di seguito quali sono le competenze del Tribunale per i Minorenni dal punto di vista territoriale e in materia di diritto di famiglia e penale. Riguardo quest’ultimo aspetto si riportano le competenze più significative.

La competenza territoriale

La competenza del Tribunale per i Minorenni è abitualmente stabilita a livello distrettuale, cioè di sede della Corte d’Appello. I distretti coincidono, quasi sempre, con le singole regioni, ma estistono anche dei casi speciali in cui è prevista una competenza biregionale.

La competenza civile, amministrativo e adozione

La riforma del diritto di famiglia con L. 19/5/75 n.151 e la successiva legge sulla Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori hanno innovato ampiamente le competenza del Tribunale per i Minorenni in materia civile.

L’art. 38 disp. att. c.c. individua alcuni dei procedimenti di competenza del Tribunale per i Minorenni, ovvero “i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile” e “i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile“. Gli articoli citati riguardano i seguenti procedimenti di volontaria giurisdizione non contenziosi:

  • l’autorizzazione al matrimonio del minorenne (art 84 cc);
  • la nomina di un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali (art. 90 c.c.);
  • la decadenza dalla potestà genitoriale (art. 330 cc);
  • la reintegrazione nella responsabilità genitoriale (art. 332  c.c.);
  • il controllo della potestà (art. 333 cc): ovvero gli interventi a tutela di minori in situazioni di disagio;
  • rimozione del/i genitore/i dall’amministrazione dei beni (art. 334 c.c.);
  • riammissione nell’esercizio dell’amministrazione e nel godimento dell’usufrutto legale del genitore che ne sia stato rimosso o privato (art. 335  c.c.);
  • autorizzazione del tutore alla continuazione di un’impresa commerciale nell’interesse del minore (art. 371, u. co. c.c.).

L’articolo fa inoltre una precisazione per i procedimenti relativi all’art. 333 c.c.: “resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 del c.c.; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario“.

Per quanto concerne invece i procedimenti civili contenziosi riportiamo:

  • l’interdizione e inabilitazione nell’ultimo anno del compimento della maggiore età (artt. 414 – 416 c.c.);
  • legittimazione (art. 284 c.c.);

La competenza amministrativa e in caso di adozione

In campo amministrativo, il Tribunale per i Minorenni può adottare nei confronti di minori che manifestano irregolarità di condotta misure di tipo rieducativo. Ha il potere di disporre inoltre provvedimenti di tutela a favore dei minori che si prostituiscono o che sono vittime di reati a carattere sessuale.

Per quanto riguarda invece i procedimenti di adottabilità e di adozione sono di sua competenza:

  • le procedure per dichiarare l’adottabilità (art. 8 e ss., L. 184/1983)
  • le procedure per dichiarare l’adottabilità dei minori di genitori ignoti (art. 11 e ss., L. 184/83);
  • la revoca dello stato di adottabilità (art. 21 e ss., L.184/83);
  • le adozioni nazionali (legittimanti e in casi particolari, rispettivamente art 25 e ss e 44 e ss., L.184/1983);
  • le adozioni internazionali (art. 29 e ss., L.184/1983).

La competenza penale

Nell’ambito penale, il Tribunale per i Minorenni ha il compito di giudicare coloro che hanno commesso reati prima di compiere la maggiore età. Tale organo assume diverse composizioni in base alle decisioni assunte:

  • il solo magistrato togato per le convalide degli arresti. Si tratta del GIP, ovvero del giudice per le indagini preliminari competente per convalidare l’arresto, il fermo e l’accompagnamento a seguito di flagranza, ovvero per disporre l’applicazione di una misura cautelare. Le sue competente riguardano anche la possibilità di pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione e sulla richiesta di proroga delle indagini preliminari.
  • un collegio con un togato e due onorari per l’udienza preliminare. Questo forma il GUP, il giudice per l’udienza preliminare ed è competente per tutti i procedimenti pervenuti dal  GIP/Pubblico Ministero con richiesta di rinvio a giudizio/giudizio abbreviato da immediato.
  • un collegio di 4 giudici (due magistrati togati e due giudici onorari) per il dibattimento penale. Ha competenza per tutti i procedimenti trasmessi dal GUP a seguito di decreto di rinvio a giudizio o dal GIP con richiesta di giudizio immediato.

Fonte: Tribunale per i Minorenni di Milano

 

Sono un avvocato del Foro di Cagliari, specializzato in materia di diritto civile e, in particolare, in diritto di famiglia e minori, recupero del credito e risarcimento del danno. Da oltre 15 anni metto a disposizione dei Clienti le mie competenze specialistiche e attraverso SmartFocus voglio aiutare persone e le imprese a capire i problemi connessi con il recupero di un credito nei confronti di un debitore.

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6 commenti per "Tribunale per i minorenni: competenza e composizione"

  • Alessandro ha detto:

    Salve, dove è possibile reperire le nomine dei giudici onorari del tribunale dei minori di Firenze? Sul sito del CSM non riesco a trovarlo, vedo l’ elenco di altri tribunali ma non quello sopra citato.

  • Roberta Giorgetti ha detto:

    Salve avrei bisogno di un’informazione. Mia sorella convivente ha un bambino di 7 anni che a noi e ai nonni non è permesso vedere, da un anno a questa parte, per cause ignote. Ho provato a chiedere chiarimenti ma non risponde nè al telefono nè ai messaggi. Cosa si potrebbe fare per poter vedere il nostro nipotino. Ci manca tantissimo

    • Redazione ha detto:

      Gentile Roberta, si tratta di una situazione molto particolare e delicata per cui è necessaria la consulenza di un legale, affinché verifichi se ci siano le condizione per far valere quanto stabilito dall’art. 317 bis del Codice Civile. Cordiali saluti.

  • Vincenzo Turco ha detto:

    Desidero fare la seguente domanda: se due genitori (non sposati) sono sottoposti alle prescrizioni stabilite con decreto dal Tribunale dei Minori (nel caso quello di Firenze) relativamente al mantenimento della figlia minore, e se poi le suddette prescrizioni sono disattese da uno dei genitori, presso quale giurisdizione si deve citare il genitore inadempiente, il Tribunale Minori o il Tribunale Civile ordinario?
    Ringrazio per la risposta e porgo i più cordiali saluti,
    Avv. Vincenzo turco

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