Persona giuridica e persona fisica: cosa sono e che differenza c’è?

Persona giuridica e persona fisica: cosa sono e che differenza c’è?

Nel linguaggio giuridico con il termine “persona” si fa riferimento al soggetto di un rapporto giuridico. È soggetto di diritto il titolare di posizioni giuridiche. Questo si distingue in persona fisica e persona giuridica. Analizziamo le differenze tra questi soggetti titolari della capacità giuridica.

In questo articolo esamineremo:

  1. Cosa si intende per persona fisica e persona giuridica
  2. La persona fisica
  3. La persona giuridica
  4. Come si costituisce una persona giuridica?
  5. In che modo la società per azioni acquista la personalità giuridica?
  6. Cos’è il registro delle persone giuridiche
  7. Chi non ha personalità giuridica?

Cosa si intende per persona fisica e persona giuridica

I soggetti del diritto, titolari di diritti e obblighi, sono investiti della necessaria capacità giuridica. Tra questi rientrano:

  • le persone fisiche (artt. 1-10), ovvero «l’uomo» ossia l’essere umano come concetto comprensivo anche della donna;
  • le persone giuridiche (artt. 11-35), da intendersi come unioni organizzate di uomini o beni destinati a uno scopo, cui l’ordinamento giuridico attribuisce la qualità di soggetto di diritto.

La persona fisica

Tutti gli uomini, senza nessuna esclusione, sono titolari di diritti e doveri. Per capacità giuridica si intende per l’appunto l’idoneità a diventare titolari di diritti e di doveri. Nel nostro ordinamento giuridico, quindi, tutte le persone fisiche hanno capacità giuridica e l’acquistano al momento della nascita. Di contro, la personalità giuridica dell’individuo si estingue con la morte.

Da ciò deriva la considerazione che un bambino non è naturalmente in grado di badare ai propri interessi. Per questo occorre parlare allora di capacità d’agire, ovvero “l’idoneità a compiere validamente atti giuridici che consentono al soggetto di acquisire ad esercitare diritti e di assumere e adempiere obblighi“. Questa capacità è attribuita quindi al soggetto che ha raggiunto un’adeguata maturità psichica, solo in questo caso sarà in grado di curare i propri interessi.

Ma quando si raggiunge questa “maturità psichica”? Il legislatore ha fissato un’età uguale per tutti, ovvero il compimento del diciottesimo anno di età. Con la maggiore età si reputa che il soggetto sia capace di assumere validamente le decisioni che lo riguardano.

In alcuni casi è disposta un’età minore e in altri una maggiore, o ancora ci sono delle situazioni in cui, seppure legalmente capace perché maggiorenne, il soggetto non si trova in una situazione tale da poter tutelare i propri interessi. Si parla in quest’ultimo caso di incapacità d’agire e saranno quindi altri a provvedere alla cura degli interessi della persona attraverso la cosiddetta rappresentanza legale.

La persona giuridica

La persona giuridica può essere definita come un’unione organizzata di uomini e beni costituita per il raggiungimento di scopi che superano le forze del singolo. È riconosciuta dall’ordinamento come un soggetto di diritto autonomo e quindi è dotata di propria capacità giuridica distinta da quella delle persone fisiche che la costituiscono, insieme all’elemento patrimoniale.

Questo soggetto di diritto è dotato di autonomia patrimoniale. Il patrimonio dell’ente si distingue nettamente da quello dei soggetti che lo costituiscono. Vi è quindi un irresponsabilità dei singoli per le obbligazioni della persona giuridica, anche se gli amministratori sono responsabili, sia verso l’ente che verso terzi, per i danni da essi arrecati violando i doveri derivanti dalla loro carica.

La capacità giuridica delle persone giuridiche è più limitata rispetto quella delle persone fisiche. Manca ovviamente l’attributo della fisicità e di conseguenza la persona giuridica non potrà sposarsi, avere figli, nonché essere titolare di diritti personalissimi.

Esistono diverse tipologie di persone giuridiche:

1. se prevale l’elemento personale o quello patrimoniale, distinguiamo:

  • le associazioni;
  • le fondazioni;

2. in base al fine perseguito, distinguiamo:

  • le persone giuridiche a scopo ideale;
  • le persone giuridiche a scopo economico;

3. a seconda della loro natura, distinguiamo:

  • le persone giuridiche pubbliche;
  • le persone giuridiche private.

Tra quest’ultime rientrano le società, che sono enti associativi aventi come scopo lo svolgimento di attività economiche. Si distinguono in:

  • società di persone. Vi rientrano le società semplici (s.s.), le società in nome collettivo (s.n.c) e le società in accomandita semplice (s.a.s.).
  • società di capitali, che comprendono le società per azioni (s.p.a.), le società in accomandita per azioni (s.a.p.a.), le società a responsabilità limitata (s.r.l.) e le società cooperative.

Per approfondire leggi >> Tutte le forme giuridiche delle società in Italia

Come si costituisce una persona giuridica?

Anche gli enti possono essere dotati, quindi, di capacità giuridica. In questo caso si parla di personalità giuridica: quando questa viene acquisita dall’ente diviene, appunto, “persona giuridica” e quindi può essere anch’essa titolare di situazioni giuridiche.

Una persona giuridica si costituisce qualora sussistano una serie di elementi: per le associazioni, la pluralità di persone e lo scopo comune; mentre per le fondazioni, il patrimonio e lo scopo.

Ma non solo, affinché venga acquisita la personalità giuridica è necessario che avvenga il riconoscimento da parte dello Stato. Quest’ultimo è generalmente preceduto da atti manifestanti la volontà di costituzione della persona giuridica. Tra questi vi rientra, ad esempio, l’atto costitutivo o il negozio di fondazione. Lo statuto, invece, è l’atto che regola l’attività della persona giuridica e che può essere contenuto all’interno dello stesso atto costitutivo o negozio di fondazione.

In che modo la società per azioni acquista la personalità giuridica?

Il riconoscimento può essere conferito direttamente dalla legge se vengono rispettati determinati requisiti ed eseguite specifiche formalità. È il caso delle società per azioni, le quali non hanno bisogno di essere riconosciute una ad una dallo Stato.

L’art. 2331 del Codice Civile stabilisce infatti che: “Con l’iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica“.

Cos’è il registro delle persone giuridiche

Il D.P.R. 361/2000 ha istituito due diversi registri in cui devono essere riportati i dati delle persone giuridiche relativi a denominazione, atto costitutivo, sede.

Gli enti che operano in ambiti di competenza regionale acquistano il riconoscimento della personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche; quelli che invece operano a livello nazionale e/o in settori di competenza statale, o hanno finalità statutarie che comprendono il territorio di più regioni, acquisiscono, invece, il riconoscimento della personalità giuridica attraverso l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura di competenza.

Chi non ha personalità giuridica?

Vi possono essere però alcuni enti non dotati di personalità giuridica, detti enti di fatto o non riconosciuti. Questa situazione di verifica quando non è stato seguito l’iter previsto dalla legge per acquisirla, rinunciando così ad ottenerla pienamente.

Fonti: Codice Civile; Manuale di diritto privato di Andrea Torrente, Piero Schlesinger, Prefettura.it

 

Content & Community Manager

Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

© Riproduzione riservata

Se hai trovato utile questo articolo o hai bisogno di un chiarimento, lascia un commento nel form a fine pagina o scrivici a smartfocus@visureitalia.com. Inoltre, iscriviti alla newsletter per ricevere gratuitamente aggiornamenti su attualità economica, novità fiscali e tributarie, consigli pratici su normative, leggi e tributi!
Servizi VisureItalia

4 commenti per "Persona giuridica e persona fisica: cosa sono e che differenza c’è?"

  • Eugenio ha detto:

    Salve,mi tocca scrivere ,anche se ho dubbi riguarda,il caso da persone. Giuridiche e quelle fisiche,se muore. Un famigliare ,e rimane,un piccolo patinonio, che servono. Solo Per Vivere ,che fa. La Legge me li tolgano ,solo perché, non è le Doti di essere una. Persona giuridiche e fisica .vorrei. sapere,tutto,sull mio. Diritto ,che poi anche e mia. Madre. Siamo. Due nominativi,di risparmi,fermi ed io sono il figlio ultimo, legittimo.non capisco ,perché quando prelevo soli, anche se alla fine hanno ,che ristuoto la sua. Penzione che supera i mille 1000. Euro scatta l antiriclaggio,anche se. Verso sulla. Sua Carta la somma prelevata .

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Eugenio, siamo spiacenti ma il suo quesito non ci è chiaro. La invitiamo a chiarire più nel dettaglio la sua situazione. Cordiali saluti.

  • Domenico Picone ha detto:

    L’art. 6 della DUDU e l’art. 16 del Patto internazionale dei Diritti civili e politici, L. 881/77 recitano:

    Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalità giuridica.

    Quali azioni deve compiere un individuo per far riconoscere la sua personalità giuridica?

    Grazie

    • Redazione ha detto:

      Gentile Domenico, il nostro articolo riguarda il riconoscimento della personalità giuridica in materia di diritto privato, una trattazione differente rispetto al quesito da lei esposto. Cordiali Saluti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *