Novità sulla tassazione degli atti immobiliari

Novità sulla tassazione degli atti immobiliari

Con la legge di stabilità per il 2014, sono stati introdotti anche dei cambiamenti nel regime impositivo applicabile ad atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti immobiliari reali. Ecco come cambia la tassazione degli atti immobiliari nel 2014.

tassazione degli atti immobiliari del 2014

Cambia la tassazione degli atti immobiliari. Le novità da applicare all’art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23, sono state introdotte dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 21 febbraio 2014, n° 2/E, e si sostanziano in modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari.

 

Tassazione degli atti immobiliari: le novità

Le aliquote di imposta per gli atti, a titolo oneroso, di transazione e costituzione dei diritti reali immobiliari di godimento che hanno subito delle modifiche sono diverse. Nel dettaglio:

  • 9% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di immobili o costitutivi di diritti immobiliari reali di godimento, compresi rinuncia agli stessi, provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e trasferimenti coattivi
  • 2% sulla prima casa, ad esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni signorili e in ville, o castelli e palazzi di eminente prestigio artistico e storico)
  • 12% per i trasferimenti di terreni agricoli o pertinenze a favore di soggetti diversi da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Per questi trasferimenti, l’imposta dovuta non può essere inferiore a 1000 euro.

Nel testo del provvedimento, si legge inoltre che “come disposto dall’articolo 10 comma 3 del decreto, tali atti e le relative formalità direttamente conseguenti per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari, sono esenti da imposte di bollo, da tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro”.

Agevolazioni prima casa

Ai fini dell’imposta di registro, l’applicabilità delle agevolazioni “prima casa” risulta vincolata alla categoria catastale in cui è classificato l’immobile e non sono quindi applicabili a:

  • abitazioni di tipo signorile (cat. A/1)
  • abitazioni in ville (cat. A/8)
  • castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici (cat. A/9).

Quindi, in sede di stipula dell’atto di trasferimento o costituzione basterà indicare la categoria dell’immobile. Quelle che possono beneficiare del regime di favore sono:

  • le abitazioni di tipo civile (cat. A/2)
  • le abitazioni di tipo economico (cat. A/3)
  • le abitazioni di tipo popolare (cat. A/4)
  • le abitazioni di tipo ultrapopolare (cat. A/5)
  • le abitazioni di tipo rurale (cat. A/6)
  • le abitazioni in villini (cat. A/7)
  • le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (cat. A/11).

Le agevolazioni “prima casa” si applicano anche nel caso di trasferimento di immobile in corso di costruzione e per le ipotesi di acquisto contemporaneo di immobili contigui, destinati a costituire un’unica unità abitativa.

Atti di permuta immobiliare

La base per le permute immobiliari, in linea generale, è costituita secondo quanto previsto dall’articolo 43, comma 1 lettera b del TUR, cioè “dal valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta”. Per stabilire l’imposta di registro dovuta per l’atto di permuta, bisogna calcolare l’imposta di registro relativa a ciascun trasferimento in modo da individuare quella più elevata, a prescindere dal fatto che il maggiore importo derivi dall’applicazione di un’aliquota più elevata o da un maggior valore del bene.

Per gli atti di permuta immobiliare, quindi, vale il principio secondo cui l’imposta di registro con le aliquote stabilite è determinata sul valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta.

Approfondimenti

Per approfondire, è possibile scaricare la circolare n° 2/E avente per oggetto “modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari – Articolo 10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23” sul sito www.finanze.gov.it.

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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