Revoca della cittadinanza italiana

Revoca della cittadinanza italiana

Con la perdita della cittadinanza italiana viene a meno lo status di cittadino italiano e quindi anche l’insieme di diritti ed obblighi ad esso collegati. La revoca della cittadinanza italiana può avvenire al verificarsi di determinate situazioni previste principalmente dalla L. 91/1992.

Quali sono i casi di revoca cittadinanza italiana

Come anticipato, la Legge n. 91/1992 illustra le specifiche situazioni in cui avviene la revoca della cittadinanza, ma anche quei comportamenti con i quali viene espressa la volontà di cessare i rapporti di cittadinanza con lo Stato italiano. La perdita volontaria della cittadinanza è consentita al cittadino che:

  • trasferisce, o abbia trasferito, la propria residenza all’estero e sia titolare di un’altra o di altre cittadinanze;
  • una volta divenuto maggiorenne, decida di rinunciare (senza limiti di tempo) alla cittadinanza ottenuta durante la minore età, in quanto figlio convivente con genitore cittadino italiano, poiché in possesso di un’altra cittadinanza.

Anche l’adottato risiedente Italia e possessore di un’altra cittadinanza, nei cui confronti interviene successivamente la revoca dell’adozione per fatti imputabili all’adottante, può rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca.

Quando invece la revoca dell’adozione interviene per colpa dell’adottato la perdita della cittadinanza non è volontaria ma automatica, purché egli abbia un’altra cittadinanza o la riacquisti.

L’art. 12 della L. 91/1992 prevede due ulteriori ipotesi di revoca della cittadinanza italiana. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se:

  • avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l’Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all’intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l’impiego, la carica o il servizio militare;
  • durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza. La perdita della cittadinanza avviene al momento della cessazione dello stato di guerra.

Come è possibile riacquistare la cittadinanza

La stessa Legge all’art. 13 disciplina le modalità per il riacquisto della cittadinanza. Possono infatti riacquistare la cittadinanza coloro che:

  1. prestano effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiarano previamente di volerla riacquistare;
  2. assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, dichiarano di volerla riacquistare;
  3. dichiarano di volerla riacquistare ed hanno stabilito o stabiliscono, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
  4. hanno stabilito da un anno consecutivo la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine primo anno stesso;
  5. avendola perduta per non aver ottemperato all’intimazione di abbandonare l’impiego o la carica accettata da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiarano di volerla riacquistare, sempre che abbiano stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provino di aver abbandonato l’impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l’intimazione di cui all’art. 12, c. 1.

Il caso della doppia cittadinanza

È espressamente ammessa inoltre la possibilità di avere una doppia cittadinanza. L’art. 11 della L. 91/1992 stabilisce che: “Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all’estero“.

Questa disposizione permette agli italiani emigrati all’estero di poter mantenere la cittadinanza italiana pur avendo acquistato volontariamente la cittadinanza dello Stato in cui risiedono.

Non è consentito il possesso di una doppia (o plurima) cittadinanza se vi sono norme internazionali pattizie o norme statali straniere che lo vietino. L’art. 26, c. 3 fa salve, in via generale, “le diverse disposizioni previste da accordi internazionali“. Viene così affermata la loro prevalenza sulla disciplina interna.

Cosa è il certificato di cittadinanza e quando richiederlo

Il certificato di cittadinanza è il documento che attesta la cittadinanza italiana del richiedente. Viene rilasciato dall’Ufficio Anagrafe, e può essere sostituito dall’autocertificazione.

La sua validità è di 6 mesi dalla data di rilascio e questa può essere prorogata nel caso in cui l’interessato dichiari, in calce al certificato, che le informazioni contenute non hanno subito variazioni rispetto alla data di rilascio del certificato.

Per verificare invece i provvedimenti relativi alla revoca della cittadinanza è possibile richiedere un certificato civile del Casellario Giudiziale, un documento ufficiale in bollo e valido ad uso legale.

 

Founder & CEO in VisureItalia®

Ho conseguito la laurea in Scienze Politiche e un Master in Gestione ed Amministrazione del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici e religiosi. Dopo una lunga esperienza in ambito della gestione e messa a reddito di patrimoni immobiliari, nel 1999 ho intrapreso l’attività nel settore delle informazioni immobiliari, collaborando con i principali istituti di credito e gli enti di riscossione. Su SmartFocus aiuto i nostri lettori a capire quali problemi possono essere collegati con le attività di acquisto, vendita o locazione di un immobile.

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