Imposta di donazione: requisiti, aliquote e calcolo

Imposta di donazione: requisiti, aliquote e calcolo

L’atto di donazione è disciplinato dall’art. 769 del Codice Civile. Prevede il trasferimento, con spirito di liberalità, di un bene donato da un soggetto, definito donante ad un’altra persona, detta donatario. Può riguardare un diritto reale ed in questo caso è soggetta anche al pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali in relazione al valore del bene. L’imposta di donazione viene computata in funzione dei requisiti del donatario e sulla base di aliquote. Vediamo come si calcola ed i casi di esclusione.

La donazione ha origine da un atto di libera espressione di volontà compiuto dal donante (animus donandi). La finalità dell’atto di donazione è quella di trasferire gratuitamente un bene, mobile o immobile, a favore di un altro soggetto. Può riguardare beni presenti del donante o beni futuri (art. 771 c.c.). Il donante deve essere dotato della capacità di agire, ossia della “piena capacità di disporre dei propri beni” (art. 774 c.c.). Sono da intendersi nulle, pertanto, le donazioni compiute da minorenni, interdetti e inabili.

Con riferimento al donatario, la capacità di ricevere una donazione non è limitata. Quindi, è valido l’atto di donazione a favore di un minore o di nascituri (art. 784 c.c.). In questo caso, la donazione deve essere accettata dai genitori o dal tutore (art. 320 e 321 c.c.) e l’amministrazione dei beni viene affidata al donante o agli eredi.

Imposta di donazione: che cos’è?

Il nostro ordinamento prevede per la donazione la forma scritta con atto pubblico (ad substantiam), pena la nullità dell’atto (art. 782 c.c.). L’atto di donazione deve essere, quindi, redatto da un notaio o, genericamente, da un pubblico ufficiale ed è soggetto alla trascrizione nei Pubblici Registri. Il donatario deve accettare la donazione nell’atto stesso o in un atto pubblico stipulato successivamente. L’atto di donazione si perfeziona, infatti, solo con l’accettazione espressa da parte del donatario che deve essere notificata al donante. In assenza, la donazione è nulla. Inoltre, la legge n. 89 del 16 febbraio 2013, prevede obbligatoriamente che l’atto di donazione venga stipulato alla presenza di due testimoni.

Il pagamento dell’imposta di donazione è a carico del donatario. Il notaio o pubblico ufficiale è tenuto al versamento dell’imposta alla data di stipula dell’atto pubblico. Le aliquote sono diversificate in funzione del rapporto esistente tra le parti. Sono previste anche delle franchigie che prevedono la tassazione sugli importi eccedenti. L’art. 3, comma 1 del TUS prevede i casi di esclusione dal pagamento delle imposte per le donazioni compiute a favore di:

  • onlus, enti pubblici e privati e associazioni riconosciute che abbiamo nello statuto finalità di pubblica utilità (ricerca scientifica, assistenza, cultura, …)
  • fondazioni bancarie
  • enti pubblici come Comuni, Provincie, Regioni e lo Stato

I beni soggetti all’imposta di donazione

L’atto di donazione prevede espressamente il pagamento di una imposta su alcune categorie di beni:

  • titoli di Stato
  • beni mobili ed immobili
  • azioni e quote di partecipazioni in società con sede legale o amministrazione in Italia
  • obbligazioni e assicurazioni
  • crediti, cambiali e assegni emessi da un donante avente residenza fiscale in Italia
  • liberalità indirette, vale a dire gli atti che prevedano una donazione non ancora formalizzata.

Sono esclusi dal pagamento dell’imposta i beni mobili registrati al Pubblico Registro Automobilistico, auto e moto, così come i beni di modico valore. Da precisare che, anche nel caso di donazione di aziende, il pagamento dell’imposta non è dovuto ma solo nel caso in cui il donatario prosegua per almeno 5 anni nello svolgimento dell’attività di impresa.

Come si calcola l’imposta di donazione

L’imposta si calcola sul valore dei beni che sono oggetto di trasferimento dal donante al donatario. Nell’atto di donazione, quindi, il notaio deve sempre indicare il valore del bene. Le aliquote e le franchigie sono definite sulla base del grado di parentela tra donante e donatario. L’imposta andrà quindi calcolate sul valore eccedente la franchigia:

  • 4% per donazioni a favore del coniuge e dei parenti in linea retta – franchigia di 1.000.000 euro per ogni donatario
  • 6% per donazioni a favore di fratelli e sorelle – franchigia di 100.000 euro per ogni donatario
  • 6% per donazioni a favore di parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado – nessuna franchigia
  • 8% per donazioni a favore di tutti gli altri soggetti – nessuna franchigia.

Se il donatario è una persona portatrice di grave handicap, la franchigia è estesa a 1.500.000 euro indipendentemente dal grado di parentela

Le imposte sulla donazione

Oltre all’imposta di donazione, è previsto anche il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa di 200 euro dal 1 gennaio 2014. Se la donazione ha per oggetto beni immobili, sono dovute anche le imposte ipotecarie e catastali:

  • 2% sul valore del bene per le imposte ipotecarie
  • 1% sul valore del bene per le imposte catastali

Qualora il donatario intenda trasferire la propria residenza nell’immobile oggetto di donazione, potrà ricorrere alle agevolazioni prima casa. In questo caso le imposte ipotecarie e catastali saranno dovute in misura fissa pari a 200 euro cadauna.

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Fonte: Agenzia delle Entrate
 

Sono un avvocato del Foro di Cagliari, specializzato in materia di diritto civile e, in particolare, in diritto di famiglia e minori, recupero del credito e risarcimento del danno. Da oltre 15 anni metto a disposizione dei Clienti le mie competenze specialistiche e attraverso SmartFocus voglio aiutare persone e le imprese a capire i problemi connessi con il recupero di un credito nei confronti di un debitore.

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