Come attivare un accordo di composizione

Come attivare un accordo di composizione

L’accordo di composizione della crisi è disciplinato dagli artt. 10,11,12,14 della Legge n. 3/2012. Rappresenta uno degli strumenti utilizzabili da un debitore per superare lo stato di sovraindebitamento. Vediamo nel dettaglio il suo funzionamento.

La Legge n. 3/2012 e successive modificazioni ha introdotto degli istituti finalizzati a porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette, né assoggettabili, alle procedure concorsuali.

Sono stati, infatti, previsti tre alternativi strumenti per la ristrutturazione delle posizioni debitorie e la gestione delle crisi di soggetti non fallibili. Li accomuna il medesimo presupposto oggettivo di accesso, ovvero lo stato di sovraindebitamento. L’art. 6, c. 2, lett. a), della sopraccitata Legge fornisce una definizione di sovraindebitamento, intendendolo come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni“.

Nello specifico, la normativa disciplina:

  1. l’accordo di composizione della crisi
  2. il piano del consumatore
  3. la liquidazione del patrimonio del debitore e la procedura di esdebitazione eventualmente conseguente alla prima.

In questo articolo ci soffermeremo sull’analisi del primo strumento.

Che cosa è un accordo di composizione della crisi

In condizioni di perdurante squilibrio tra il patrimonio liquidabile e le obbligazioni contratte, il debitore che si trova in una situazione di difficoltà o di impossibilità tale non riuscire ad adempiere alle proprie obbligazioni con mezzi ordinari può ricorrere, appunto, all’accordo di composizione della crisi per risolvere lo stato di crisi.

Questa possibilità deve essere proposta addirittura dal creditore al debitore. L’art. 13 del D.L. n. 83/2015 stabilisce, infatti, che l’atto di precetto deve contenere anche l’avvertimento che il debitore può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

L’attivazione di un accordo di composizione

Presupposto fondamentale per poter ricorrere all’accordo di composizione della crisi è trovarsi in una situazione di sovraindebitamento reversibile.

Tale procedura consente quindi risanare la propria esposizione debitoria attraverso una proposta di accordo da sottoporre all’approvazione dei creditori i quali, ai fini dell’omologazione dello stesso, devono rappresentare almeno il 60% dei crediti. Questi potranno essere pagati anche in modo parziale o dilazionato.

L’accordo di composizione della crisi si articola in due differenti fasi.

1. Fase negoziale 

Come prima cosa è necessario raggiungere una soluzione concordata della crisi con i creditori, che devono rappresentare almeno il 60% dei crediti. La proposta di accordo si fonda su un piano di ristrutturazione che viene redatto con l’ausilio di un professionista e di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).

Il piano può prospettare diverse ipotesi di ristrutturazione dei debiti, come la dilazione, la remissione parziale, ovvero il cumulo di entrambe le soluzioni, pur se con delle limitazioni. Tale accordo diventa obbligatorio per tutti i creditori se ottiene l’omologa del Tribunale.

2. Fase a carattere giudiziale

Questa fase è finalizzata ad ottenere l’omologazione del Tribunale dell’accordo raggiunto con la  parte qualificata del ceto creditorio.

Una volta depositata la proposta, unitamente alla documentazione necessaria, il Giudice, se la stessa soddisfa i requisiti di ammissibilità previsti dalla legge, fissa con decreto l’udienza per l’omologazione.

Almeno dieci giorni prima dell’udienza, i creditori sono tenuti a comunicare all’OCC il proprio consenso alla proposta. Tuttavia, se nello stesso termine non perviene alcuna dichiarazione di dissenso, il consenso si ritiene ugualmente prestato. Se l’accordo viene raggiunto con la maggioranza del 60%, l’OCC trasmette una relazione sui consensi a tutti i creditori, le eventuali contestazioni e una attestazione definitiva sulla fattibilità del piano e sulla veridicità dei dati aziendali.

All’udienza, il giudice, verificata la documentazione depositata dell’OCC, omologa l’accordo. Quest’ultimo diviene obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità, pertanto, anche per quelli che non hanno aderito alla proposta. Inoltre, in caso di contestazioni sulla convenienza del piano da parte dei creditori che non vi hanno aderito (o che risultino esclusi) il giudice può disporre comunque l’omologazione, laddove ritenga che il credito possa essere soddisfatto dall’accordo in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria, di cui agli artt. 14-ter e ss., Legge n. 3/2012.

 

Sono un avvocato del Foro di Cagliari, specializzato in materia di diritto civile e, in particolare, in diritto di famiglia e minori, recupero del credito e risarcimento del danno. Da oltre 15 anni metto a disposizione dei Clienti le mie competenze specialistiche e attraverso SmartFocus voglio aiutare persone e le imprese a capire i problemi connessi con il recupero di un credito nei confronti di un debitore.

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